Le deroghe in materia di contratti a termine nella legge di Bilancio 2021

l’approfondimento di … Claudia Ogriseg

1. La mini riforma emergenziale in tema di contratti a termine a sostegno delle attività economiche

La legge di bilancio 30 dicembre 2020, n.178 riconferma fino al 31/03/2021 le misure emergenziali in tema di contratti a termine previste nell’art.8 d. l. n.104/2020 cd. decreto agosto. Si tratta delle deroghe alla previsione dell’obbligo dell’apposizione delle causali contenuto nell’art.21, d. lgs. n.81/2015.

1.1. La proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato senza causali periodo max 12 mesi

Prosegue fino al 31/03/2021 la data ultima per prorogare/rinnovare i contratti a termine, senza l’indicazione di una delle causali previste nell’art.19, comma 1 legge n.81/2015 e s.m.i., oltre i 12 mesi, per una sola volta e per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi (art.93, comma 1 d. l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modifiche con l. 17 luglio 2020, n. 77 così come sostituito dall’art.8 d.l.n.104/2020 – cfr. art.1 comma 279 legge n.178/2020). La misura prevista nella legge di bilancio è estesa anche ai contratti a termine in somministrazione.

Viene pertanto confermata la scelta (già contenuta nel decreto agosto) di eliminare l’esigenza che le proroghe e i rinnovi siano utilizzati “per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, così come inizialmente previsto nel decreto rilancio (art.93, comma 1, d. l. 19 maggio 2020 n.34 conv. in l.n.77/2020 e poi sostituito nel decreto agosto).

Interessante lettura interpretativa di queste norme viene fornita dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nella Nota dell’INL si precisa come il contratto a termine rinnovato o prorogato potrebbe proseguire fino a un massimo di ulteriori 12 mesi anche oltre le scadenze senza il cd. stop and go e senza computare tale prosecuzione nel numero massimo di proroghe previste dal d.lgs. n.81/2015 (cfr. Nota INL 16 settembre 2020, n.173).

Da ultimo, si segnala come il 31/03/2021 sia la data ultima entro cui è possibile sottoscrivere l’accordo di proroga o il rinnovo, mentre il contratto rinnovato o prorogato potrà ovviamente proseguire oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi. La nuova norma consente dunque di prorogare il contratto in scadenza entro la data indicata e non di prorogare ante tempus il contratto che dovesse essere in scadenza successivamente al 31/03/2021.

1.2. L’estensione delle novità ai contratti di somministrazione a tempo determinato

La deroga all’art.21 d.lgs. n.81/2015 contenuta nella legge di bilancio è estesa anche ai contratti a termine in somministrazione poiché tale norma è applicata anche ai contratti di somministrazione a termine per effetto del richiamo contenuto nell’art.34 d.lgs. n.81/2015. Si osserva come il regime delle proroghe per il contratto di somministrazione continua a non essere oggetto di modifica.

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