La legge di Bilancio 2023

10 Gennaio 2023

1. L’approvazione della legge di bilancio 2023

In data 29 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197/2022 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Di seguito verranno esaminate le principali novità e misure introdotte o modificate in materia di lavoro.

2. Regime forfettario

L’art. 1, comma 54, prevede l’innalzamento della soglia dei compensi per l’accesso e la permanenza nel c.d. regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni portandolo da 65.000 a 85.000 euro.

Ancora, viene precisato che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso (e non dall’anno successivo) nel caso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro; in tale caso è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.

3. La detassazione dei premi di produttività

L’art.1 comma 63 stabilisce la riduzione al 5%, in luogo del vigente 10%, dell’aliquota sostitutiva dell’imposta applicabile alle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.

Si ricorda che i premi di risultato di ammontare variabile, erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali e territoriali, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’IRPEF entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

Inoltre, le citate disposizioni trovano applicazione nel settore privato ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro.

Si segnala quindi l’esigenza di elaborare con attenzione i piani aziendali che prevedano dei premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad aumenti di produttività, efficienza ed innovazione.

4. Taglio cuneo fiscale: esonero quota contributi previdenziali IVS

Viene confermato dall’art. 1, comma 281, per il 2023 (periodi di paga 1° gennaio-31 dicembre) l’esonero sulla quota di contributi previdenziali IVS dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022.

L’esonero è pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (35.000 euro annui) e pari al 3% cento se la retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (25.000 euro annui).

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

5. Le novità in materia di pensioni

Nella legge di Bilancio 2023 sono presenti numerosi interventi in materia di pensioni.

5.1. La pensione anticipata flessibile: quota 103

In via sperimentale ed esclusivamente per il 2023, viene introdotta un’ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato, la c.d. pensione anticipata flessibile, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni di età e, al contempo, di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni (dalla somma dei requisiti, “quota 103”, cfr. art. 1 commi da 283 a 285).

Ai fini del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche sono cumulabili gratuitamente con l’unica condizione che i periodi non siano tra loro coincidenti o che il soggetto richiedente non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico diretto.

Viene specificato che l’eventuale diritto, se conseguito entro il 31 dicembre 2023, può in ogni caso essere esercitato anche successivamente a tale data.

Possono accedervi non solo i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, ma anche i lavoratori autonomi e parasubordinati se iscritti alle gestioni previdenziali INPS.

Sono tuttavia espressamente esclusi il personale militare, quello delle forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo (2.818,70 euro).

Ancora, il trattamento pensionistico non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Da ultimo, è opportuno precisare che al lavoratore che raggiunga i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato “quota 103” è riconosciuta la facoltà di proseguire la propria attività lavorativa e di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell’importo di contribuzione a proprio carico, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva: un vero e proprio incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa.

In ogni caso, entro trenta giorni dall’approvazione della legge di bilancio è prevista l’adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un decreto per la definizione delle modalità attuative della norma.

Considerata la previsione dell’incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa, diventa quindi cruciale rendere nota tale possibilità al lavoratore prossimo a maturare i requisiti previsti da quota 103 che si intenda trattenere in organico.

5.2. APE Sociale

Viene nuovamente disposta (art.1, commi dal 288 al 291) la proroga dell’applicazione sperimentale dell’APE Sociale a tutto il 2023.

L’APE Sociale viene erogata dall’INPS fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata a soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta e:

  • che svolgano mansioni gravose;
  • invalidi civili al 74%;
  • lavoratori in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI;
  • caregivers.
5.3. Opzione donna

L’art. 1 comma 292 estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato (c.d. opzione donna) per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari ad almeno a 35 anni con età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  • assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (Caregiver familiari);
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%;
  • siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Va precisato che l’effettivo conseguimento del diritto al trattamento pensionistico interviene trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome e 12 mesi per le lavoratrici dipendenti.

5.4. Perequazione trattamenti pensionistici

Gli (eventuali) incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici si basano sulla variazione dell’indice del costo della vita e decorrono dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

L’art. 1, comma 309 prevede che per gli anni 2023 e 2024 venga introdotta una disciplina speciale che prevede in via transitoria termini più restrittivi per i soggetti che percepiscono trattamenti superiori a quattro volte il trattamento minimo (pari a 525,38 euro).

Infatti, viene previsto che:

a) per i trattamenti pensionistici pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica è riconosciuta nella misura del 100% della variazione dell’indice del costo della vita pari al 7,3 %;

b) per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS Per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo INPS, la perequazione è riconosciuta in misura variabile da 85 a 32 punti percentuali in relazione a n. 5 classi di importo dei trattamenti (85% per trattamenti pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo; 53% per trattamenti superiori a 5 volte il trattamento minimo; 47% per trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo; 37% per trattamenti superiori a 8 volte il trattamento minimo; 32% per trattamenti superiori a 10 volte il trattamento minimo).

5.5. Incremento (transitorio) pensioni minime

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione, l’art. 1 comma 310 prevede per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

L’aumento comporta che la pensione minima sia pari a 600 € per i pensionati da 75 anni in su e di 571,60 € per i pensionati sotto i 75 anni.

6. Esoneri contributivi per promuovere assunzioni ed occupazione

Anche la legge di Bilancio 2023 contiene al proprio interno la previsione di rilevanti esoneri contributivi previsti al fine di agevolare l’occupazione e le nuove assunzioni di particolari tipologie di lavoratori.

È cruciale in occasione dell’esigenza di aumentare l’organico valutare con attenzione i presupposti per il riconoscimento di esoneri contributivi.

6.1. Per i beneficiari del reddito di cittadinanza

L’art. 1, comma 294 dispone che per i datori di lavoro privati che nel 2023 assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si precisa che l’esonero in parola è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ed è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato (cfr. art. 1, comma 295).

Nel dettaglio, l’incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua.

L’esonero appena descritto è alternativo al diverso ed ulteriore esonero dal versamento della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, previsto dall’articolo 8 del d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili.

6.2. Per gli under 36

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, l’art. 1 comma 297 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età l’esonero contributivo totale già previsto dall’art. 1, commi 10 e ss., della l. n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

Pertanto, si tratta di un esonero nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua.

Il periodo massimo è di 36 mesi, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né potranno procedere, nei 9 mesi successivi alla medesima, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’esonero totale dal versamento dei contributi non trova applicazione ai rapporti di apprendistato ed ai contratti di lavoro domestico.

6.3. Per l’occupazione femminile

Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, l’art. 1 comma 298 estende alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime donne effettuate nel biennio 2021-2022 dall’art. 1, commi 16 e ss., l. n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

L’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ed è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Tuttavia, l’assunzione deve riguardare donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

• donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

• donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, senza vincoli temporali di permanenza del requisito della residenza nelle predette aree e con la possibilità che il rapporto di lavoro possa svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;

• donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

7. Lavoro agile per lavoratori fragili

L’art. 1 comma 306 prevede per i dipendenti, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del D.M. 4 febbraio 2022, il diritto a rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile fino al 31 marzo 2023.

Il datore di lavoro è quindi tenuto per tale periodo ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi applicati, senza alcuna decurtazione dello stipendio.

Si suggerisce particolare attenzione nell’utilizzo di personale in lavoro agile essendo conclusa la fase di semplificazione che consentiva l’accesso a questo istituto senza particolari accordi, né comunicazioni agli Enti.

8. Le novità in materia di reddito di cittadinanza

L’art.1, comma 313, prevede che, nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di n. 7 mensilità, a fronte delle 18 mensilità precedenti.

La riduzione delle mensilità non trova però applicazione ai nuclei familiari al cui interno siano presenti componenti con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età (cfr. art. 1, comma 314).

Quindi, l’art. 1 comma 315 prevede per i soggetti beneficiari tenuti all’adesione ad un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, l’obbligo di frequentare corsi di formazione e/o riqualificazione professionale di durata semestrale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.

Ancora, il successivo comma 316 subordina l’erogazione del reddito di cittadinanza per i soggetti appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni all’adempimento dell’obbligo scolastico.

Da ultimo, l’art.1 comma 317 dispone il superamento del concetto di “offerta congrua” di lavoro, in quanto viene prevista la decadenza dal sostegno già dalla prima offerta di lavoro, senza più riferimento alcuno ai parametri di congruità.

9. Proroga CIGS per cessata attività

L’art.1 comma 329 prevede la proroga anche per il 2023 della possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, a determinate condizioni ed in deroga ai limiti generali di durata vigenti, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per la gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di dodici mesi.

10. Le novità in materia di prestazioni occasionali

L’art. 1, commi da 342 a 354, al fine di garantire un più ampio ricorso all’istituto, prevede una serie di novità con riferimento alla disciplina delle prestazioni occasionali.

Viene infatti aumentato fino a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore in riferimento alla totalità dei lavoratori mediante prestazione occasionale.

Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun prestatore occasionale.

Anche la platea dei datori di lavoro che possono accedere alle prestazioni di lavoro occasionale viene ampliata. Invero, è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di 10 (invece che non più di 5, come in precedenza) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Si suggerisce di prestare adeguata attenzione alla definizione contrattuale delle attività e impegno della persona impiegata occasionalmente.

È, altresì, estesa la possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali per le attività lavorative svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club.

Per il settore agricolo è prevista l’introduzione di una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore al fine di agevolare il reperimento di manodopera per attività stagionali.

La disciplina sperimentale introdotta prevede che le prestazioni di lavoro occasionale possono riguardare solo specifiche categorie di lavoratori (disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, pensionati, studenti fino a 25 anni, detenuti o internati) che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti.

È prevista inoltre una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro, e la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato come sanzione per il superamento del limite dei 45 giorni.

In ogni caso, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal prestatore occasionale in ordine alla propria condizione ed è poi obbligato a darne comunicazione al competente Centro per l’impiego.

Le violazioni degli obblighi di comunicazione, o l’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.

Si sottolinea come il comma 347 disponga che l’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato resta preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

L’informativa da fornire al prestatore in ragione dell’entrata in vigore del c.d. Decreto Trasparenza può essere soddisfatta mediante la semplice consegna della copia della comunicazione di assunzione.

11. Assegno unico universale e congedi parentali

L’art. 1, comma 357 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un incremento del 50% dell’assegno unico universale per figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro.

Viene inoltre prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli.

Il successivo comma 359 prevede invece un ulteriore mese di congedo da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino riconosciuto in alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre.

L’indennità corrisposta durante l’astensione dal lavoro è inoltre aumentata dal 30% all’80% della retribuzione.

Dette novità trovano applicazione con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.