La riforma del lavoro sportivo

15 Dicembre 2022

l’approfondimento di … Alberto Tarlao

 

1. La riforma del diritto dello Sport

In data 2 novembre 2022 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs n. 163/2022.

Nel dettaglio, il Decreto in parola interviene con una serie di correttivi al D.Lgs. n. 36/2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, prima ancora della sua entrata in vigore prevista per il prossimo 1°gennaio 2023.

2. Le novità per gli enti sportivi

La principale novità introdotta è la previsione della possibilità per gli enti sportivi dilettantistici di assumere anche la forma giuridica di Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) che esercitano, come attività di interesse generale, “l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche” e sono di conseguenza iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche.

Va precisato in ogni caso che agli Enti del Terzo Settore sportivi dilettantistici, trovano applicazioni le norme del D.Lgs. n. 36/2021 in quanto compatibili con quelle contenute nel Codice del Terzo Settore: in caso di contrasto tra le due discipline speciali prevale sempre quella contenuta nel Codice del Terzo Settore.

Infine, per gli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS, a differenza delle associazioni e società sportive dilettantistiche, non viene richiesto il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività sportiva dilettantistica.

Si segnala quindi l’esigenza di ponderare bene l’opportunità di modificare lo statuto di un ente già esistente, aggiungendo nell’oggetto sociale l’esercizio di una o più attività sportive, senza rendere tale attività quella principale.

Inoltre, tra le forme giuridiche che possono essere adottate per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, sono state introdotte anche le società cooperative anche a mutualità prevalente, mentre sono state invece escluse le società di persone.

In ogni caso, alle società sportive dilettantistiche trovano applicazione le disposizioni del codice civile con riferimento al contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, salvo l’obbligo di devoluzione “a fini sportivi” del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, “a condizione che lo statuto e l’atto costitutivo lo consentano”, possono esercitare anche altre attività oltre all’organizzazione e alla gestione di attività sportive dilettantistiche, purché abbiano “carattere secondario e strumentale” secondo i criteri ed i limiti che saranno determinati da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Da ultimo, si segnala che non sono intervenute modifiche in merito alle società sportive professionistiche, che devono essere costituite nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata con nomina obbligatoria del collegio sindacale.

3. Le novità per i lavoratori sportivi

Viene rivista la definizione di tesseramento, che diventa “l’atto formale con il quale una persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo”.

Quindi, per lavoratore sportivo si intende l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.

Diventa quindi cruciale predisporre una contrattualistica adeguata tenendo conto che sarà lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con l’unica esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Si precisa quindi che l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di:

  • Rapporto di lavoro subordinato;
  • Rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Accanto a dette tipologie di rapporto di lavoro, il D.Lgs. n. 163/2022 ha introdotto la possibilità di ricorrere anche a prestazioni sportive da parte di “volontari”, con finalità esclusivamente amatoriali.

3.1. I settori professionistici

Il lavoro sportivo nei settori professionistici, prestato come attività prevalente e continuativa non è stato modificato dal D.Lgs. n. 163/2022 e si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Sono tuttavia previste alcune ipotesi in cui la prestazione del lavoratore sportivo nei settori professionistici costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo:

  1. qualora l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  2. qualora lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  3. qualora la prestazione oggetto del contratto, pur continuativa, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
3.2. Il settore dilettantistico

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 163/2022, il lavoro sportivo prestato nel settore dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nello specifico nella forma della collaborazione coordinata e continuativa qualora si verifichino congiuntamente e nei confronti del medesimo committente i seguenti requisiti:

A. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
B. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Si segnala che il committente destinatario delle prestazioni sportive dovrà preventiva comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche di tutti i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

Per le collaborazioni coordinate e continuative, l’obbligo di tenuta del LUL è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Nel caso in cui il compenso annuale erogato al lavoratore sportivo non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

I lavoratori sportivi con contratti di collaborazione hanno diritto, se applicabile, all’assicurazione previdenziale e assistenziale e a tal fine possono essere iscritti alla Gestione separata INPS.

I compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora i compensi complessivi superino detto limite, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Proprio per tale ragione, il lavoratore sportivo è tenuto rilasciare una autocertificazione dichiarando l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.

Riassumendo dunque, per i lavoratori sportivi dilettanti:

⇒ Fino a 5.000,00 euro di compensi annui, totale esenzione da contribuzione e tassazione;

Da 5.000,00 a 15.000,00 euro di compensi, pagamento contribuzione ma non dell’IRPEF;

Oltre 15.000,00 euro di compensi pagamento contribuzione ed IRPEF (esclusivamente sulla parte di compensi superiori a 15.000,00 euro; pertanto, con riferimento ad un compenso annuo di euro 20.000,00, le imposte graveranno solo su 5.000,00 euro).

3.3. Le prestazioni sportive dei volontari

Viene previsto che, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, società ed associazioni sportive possono avvalersi di volontari, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Assoluta attenzione dovrà essere prestata al fatto che nelle prestazioni dei volontari sono ricomprese lo svolgimento diretto dell’attività sportiva ma anche la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.

Trattandosi di prestazioni rese spontaneamente, i volontari non sono retribuiti ma possono esclusivamente ricevere un rimborso (che non concorre a formare reddito) relativo alle spese documentate di vitto, alloggio e viaggio se effettuate fuori dal territorio comunale di residenza.

I volontari devono comunque essere assicurati dall’Ente dilettantistico per la responsabilità civile verso terzi.

Ancora, le prestazioni sportive di volontariato risultano specificamente incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’Ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

Anche le attività di carattere amministrativo-gestionale rese in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche possono essere oggetto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409 c.p.c.

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, viene confermato che il committente è soggetto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro ai fini dell’assicurazione all’INAIL e il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

Inoltre, ai compensi per l’attività prestata nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, trovano applicazione le medesime agevolazioni previste per i lavoratori sportivi dilettanti (esenzione totale sotto i 5.000,00 euro di compenso; tra i 5.000,00 ed i 15.000,00 euro solo contribuzione e non tassazione; sopra i 15.000,00 euro contribuzione e tassazione).

5. L’abolizione del vincolo sportivo

Il D.Lgs. n. 163/2022 prevede che le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, il c.d. vincolo sportivo, saranno eliminate entro il 31 luglio 2023.

Si ricorda che il vincolo sportivo è quel vincolo assunto dallo sportivo al momento dell’effettivo tesseramento (al compimento del 14° anno d’età) presso una società e che dura fino ad una determinata età, fissata dalla Federazione (ad esempio, nel calcio, 19 anni per i professionisti e 25 anni per i dilettanti).

Il vincolo viene sostituito da un “premio”, previsto con regolamento dalle Federazioni competenti, in caso di primo contratto di lavoro sportivo da corrispondere alle società presso le quali l’atleta ha svolto il proprio percorso di formazione.