La conversione del decreto Sostegni bis e del decreto lavoro e imprese

l’approfondimento di… Claudia Ogriseg

Con la legge n.106/2021 il Governo converte il decreto Sostegni bis (d. l. n.73/2021) inserendo alcune misure contenute nel decreto lavoro e imprese (d. l. n.99/2021).

1. Ammortizzatori speciali Covid-19 (art.8 d. l. n.72/2021 “decreto sostegni bis”)

I trattamenti di integrazione salariale emergenziale per il settore della moda e del tessile allargato vengono prorogati unitamente alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria introdotta in deroga alle disposizioni del d. lgs. n.148/2015.

Nella Circolare 9 agosto 2021, n.125 l’INPS fornisce indicazioni e precisazioni con riferimento agli ammortizzatori sociali introdotti con il decreto Sostegni bis ed esamina la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

Si tratta di una misura rivolta ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO a prescindere dall’organico aziendale e che:

  • abbiano subito nel primo semestre del 2021 un calo del fatturato rispetto al primo semestre del 2021;
  • abbiano sottoscritto accordi collettivi aziendali (cfr. art.51 d. lgs. n.81/2015) di riduzione dell’attività lavorativa alla data del 26/05/2021 (entrata in vigore del decreto sostegni bis) finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all’emergenza pandemica.

La percentuale di riduzione dell’orario non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo oggetto dell’accordo.

Il trattamento di integrazione salariale, con esonero dal pagamento del contributo addizionale, può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane tra il 26/05/2021 ed il 31/12/2021.

Il sostegno al reddito è pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai dipendenti per le ore non lavorate, con il riconoscimento della relativa retribuzione figurativa.

Nella legge n.106/2021 vengono mantenuti inalterati i limiti al potere di licenziamento.

2. Contratti a termine (art.41 bis d. l. n.72/2021 decreto sostegni bis di modifica dell’art.19 d. lgs. n.81/2015)

In sede di conversione del decreto Sostegni bis si interviene sulla disciplina dei contratti a termine modificando l’art.19 d. lgs. n.81/2015.

Il termine di durata superiore a 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi) può essere apposto in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi richiamati dall’art.51 del d. lgs. n.81/2015:

  • contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Le novità hanno efficacia fino al 30/09/2022 data entro la quale potrà essere apposto il termine al contratto di lavoro con le descritte causali.

Nulla viene precisato in merito a rinnovo e proroga dei contratti, istituti ai quali si applicano dunque le causali di cui all’art.19 d. lgs. n.81/2015.

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