Conversione in legge del decreto sostegni-ter: le principali novità di interesse

l’approfondimento di… Claudia Ogriseg

1. La conversione in legge del decreto sostegni-ter (l. n. 25/2022 di conversione del d.l. n. 4/2022)

Finalmente nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28/03/2022 vengono convertite, con la legge n. 25/2022, le previsioni contenute nel decreto sostegni-ter (d.l. n. 4/2022) che, in materia di lavoro, includono: agevolazioni contributive, Cassa integrazione guadagni senza contributo addizionale per le imprese turistiche, del terziario, dei servizi all’impresa e di diversi settori industriali in aggiunta ad altre misure.

2. Esonero contributivo

Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali è previsto un esonero contributivo (di cui all’art.7 d.l. n. 104/2020, come previsto dall’art. 4 comma 2 d.l. n. 4/2022 conv in l. n. 25/2022).

L’incentivo spetta per il periodo di durata dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi, compete anche in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla conversione.

Per i datori di lavoro del settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto – con riferimento alla contribuzione a carico dei medesimi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – fino a un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022 (art.4 commi da 2-ter a 2-septies).

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nonché riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Esonero dal pagamento del contributo addizionale per ammortizzatori sociali

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 è previsto un esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell’INPS).

I datori di lavoro interessati appartengono ai settori individuati nell’Allegato I al d.l. n. 4/2022: turismo, ristorazione, commercio all’ingrosso, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali, attività ricreative, trasporti, musei, spettacoli, feste e cerimonie, organizzazioni associative, nonché specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi (art.7 d.l. n. 4/2022 conv in l. n. 25/2022).

4. Estensione della Cassa speciale COVID-19 per le imprese di rilevante interesse strategico

Le imprese con organico non inferiore a 1.000 dipendenti e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (come definito dall’art.3 comma 1, d.l. n.103/2021 conv in l.n. 125/2021) hanno la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro (art.22, commi 1 e 2 d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022).

5. Modifiche al d. lgs. n. 148/2015

Sono diverse le modifiche apportate al d. lgs. n.148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro anche se il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari alle 6 mensilità nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro (art.23 d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022 che modifica l’art. 8, comma 2, d. lgs. n. 148/2015, già modificato con gli interventi della legge di bilancio 2022, l. n. 234/2021).

Dovrà essere svolto dalla sede INPS centrale l’esame delle istanze di integrazione salariale per le situazioni più complesse [art.23 lett. e) d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022].

Può svolgersi anche in via telematica l’esame congiunto della situazione aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, propedeutico alla richiesta di trattamento ordinario/straordinario di integrazione salariale [art.23 lett. d) e g) d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022].

6. Proroga del regime transitorio per il lavoro somministrato

Il termine del regime transitorio riferito alle missioni dei lavoratori somministrati è prorogato dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 (art.23-quater d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022).

Fino al 31 dicembre 2022, è legittimo impiego da parte dell’utilizzatore per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, del medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato dnel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato.

Ciò non determina in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il somministrato.

7. Nuove sanzioni per i tecnici asseveratori

Specifiche sanzioni vengono introdotte per i tecnici asseveratori (art.28-bis, comma 2 d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022, che riproduce il testo dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 13/2022).

In particolare, coloro che da tecnici abilitati nelle asseverazioni espongano informazioni false o ometteranno informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesteranno falsamente la congruità delle spese, sono puniti:

  • con la reclusione da 2 a 5 anni;
  • con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Da ultimo si prevede che il massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, debba essere pari all’importo dei lavori stessi.

8. Riconoscimento di benefici fiscali solo in caso di applicazione dei contratti collettivi più rappresentativi

Per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, avviati successivamente al 27 maggio 2022, ai fini del riconoscimento di benefici fiscali devono essere applicati i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative (art.28-quater d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022, che riproduce il testo dell’art. 4, d.l. n. 13/2022).

9. Proroga termini comunicazione cessione sconto in fattura

Viene prorogato fino al 29 aprile 2022 il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura dei bonus edilizi per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020 (art.10-quater d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022).

10. Modifiche al Codice penale

L’articolo 28-bis d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022, che riproduce il contenuto dell’abrogato art. 2, d.l. n. 13/2022o, stabilisce che la confisca allargata e per equivalente è disposta anche nelle seguenti ipotesi:

  • truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea (art.640, comma2, n. 1, c.p.) con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
  • truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Nel novellato delitto di malversazione a danno dello Stato (art.316-bis c.p.) si punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni la condotta di “chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste”.

Nel novellato delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) si punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni “chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea”.

11. Fondi in favore dei lavoratori dello spettacolo

Per l’anno 2022 sono destinati 40 milioni di euro in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei lavoratori dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (art.8, comma 4-bis d.l. n. 4/2022 conv. in l.n. 25/2022).

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