Cessazione dello stato d’emergenza e misure di contrasto al COVID-19 (d.l. n. 24/2022)

l’approfondimento di… Claudia Ogriseg

1. Le novità del decreto legge 24 marzo 2022, n.24

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 il decreto legge n. 24/2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

L’evolversi della situazione epidemiologica e l’esigenza di superare lo stato di emergenza hanno imposto di dettare le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria.

2. Nuove regole per isolamento e autosorveglianza

A decorrere dal 1° aprile 2022, esclusivamente alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora e ciò fino all’accertamento della guarigione (art. 4 d.l n.24/2022 introduce l’art. 10-ter al d.l. n.52/2021 conv. in l. n. 87/2021).

A tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Viene dunque definitivamente meno la misura della quarantena.

3. Obbligo di green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro fino al 30 aprile 2022

Fino al 30 aprile 2022 vengono prorogate le disposizioni che impongono ai dipendenti privati di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro e ai datori di lavoro di controllare le certificazioni (art. 6 comma 8 d.l. n. 24/2022 e art. 9-septies, commi 1-6 e comma 7).

Si segnala che la certificazione verde da esibire da parte di tutti i lavoratori, ivi compresi i lavoratori ultra cinquantenni, sarà il c.d. green pass base, ottenibile a seguito di vaccinazione, avvenuta guarigione o anche semplicemente test negativo.

4. Mantenimento degli obblighi di protezione: DPI e Protocolli COVID-19

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso – con la sola esclusione delle abitazioni private – è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e le mascherine chirurgiche sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) (art. 5 commi 2 e 8 d.l. n. 24/2022).

Inoltre rimane in vigore la disposizione che prescrive che:

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida” (art. 29-bis d.l. n. 23/2020 conv. in l. n. 40/2020).

Nonostante il formale superamento dell’emergenza, si suggerisce di continuare ad applicare in azienda i Protocolli COVID-19 in precedenza adottati.

La stessa Confindustria ricorda come il Protocollo del 24 aprile 2020 sia stato sostituito dal “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” dd. 6 aprile 2021, che dunque ancora oggi – in considerazione del fatto che il virus continua a costituire elemento di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori – deve essere integralmente osservato.

5. Persiste fino al 31 dicembre l’obbligo vaccinale per i sanitari

Permangono gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e fino al 31 dicembre 2022 troverà applicazione l’eventuale sospensione in caso di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.

Nel caso di intervenuta guarigione del sanitario nel corso del periodo di sospensione, l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero della Salute (art. 9 d. l. n. 24/2022 che modifica il comma 5 dell’art. 4 d. l. n. 44/2021 conv. in l. n. 76/2021).

La sospensione riprende automaticamente efficacia qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine di differimento previsto.

6. Semplificata fino al 30 giugno la disciplina del lavoro agile nel settore privato

Viene prorogato fino al 30 giugno 2022 il regime del lavoro agile semplificato introdotto dalla normativa emergenziale (art. 10 comma 2 d.l. n. 24/2022 e art. 90 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020). Per i datori di lavoro sarà sufficiente comunicare in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dello stesso Ministero.

Si suggerisce di regolare aziendalmente l’impiego di lavoratori in modalità agile adottando una disciplina uniforme in tema di controlli a distanza.

I datori di lavoro privati potranno impiegare i propri dipendenti in modalità agile anche in assenza dell’accordo individuale e adempiere agli obblighi informativi in materia di sicurezza ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito dell’INAIL; tuttavia persisterà il quadro regolatorio in tema di controlli a distanza e protezione dei dati personali (art.4, l. n.300/1970 e Reg. UE n.2016/679 GDPR).

7. Prorogata fino al 30 giugno la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili

Prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (art. 10 comma 2 d.l. n. 24/2022 e art. 83 commi da 1 a 3 d.l. n. 34/2020 conv. in l.n. 77/2020).

I datori di lavoro dovranno assicurare una sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Inoltre, l’eventuale inidoneità alla mansione accertata per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio non potrà in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Da ultimo, si segnala che non sono state prorogate le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili previste dall’art. 26 del d.l. n.18/2020 conv. in l.n. 27/2020, che pertanto cesseranno di avere efficacia in data 31 marzo 2022.

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