Shopping ed abuso dei permessi ex legge n. 104/1992
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 24130 del 9 settembre 2024 si è espressa sul caso di una lavoratrice che veniva licenziata per aver goduto dei permessi ex legge n. 104/1992 riconosciuti al fine di assistere la madre senza aver effettivamente prestato continuativa assistenza a quest’ultima.
Nel dettaglio, la lavoratrice aveva prestato assistenza presso il luogo di residenza della madre solo per alcune delle ore di permesso, fermandosi anche presso un mercatino per l’acquisto di vari beni.
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che può costituire giusta causa di licenziamento l’utilizzo, da parte del lavoratore che fruisca di permessi ex lege n. 104 del 1992, in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso.
In coerenza con la ratio del beneficio, l‘assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile.
Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto.
Sulla base dell’accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, dell’esercizio con modalità abusive difformi da quelle richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è consentito, nel caso di specie è stato tenuto conto che l’’acquisto di capi di abbigliamento effettuato presso il mercato ben poteva essere finalizzato a soddisfare le esigenze della madre assistita.
La Cassazione dunque conferma che qualora non sussista la prova del fatto contestato, essendovi invece prova dell’uso dei permessi conforme alla propria ratio, il licenziamento intimato risulta illegittimo.