Regime decadenziale in caso di richiesta di costituzione del rapporto di lavoro nei confronti di datore di lavoro diverso da quello formale

03 Marzo 2022

La questione affrontata dalla sentenza n. 40652/2021 della Suprema Corte riguarda l’applicabilità della decadenza, prevista dall’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in ipotesi di richiesta di accertamento del rapporto di lavoro, ormai risolto, nei confronti di altro e diverso datore di lavoro rispetto a quello formale.

La ratio dell’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010 è quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la decadenza, originariamente limitata al licenziamento, anche qualora si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.

La Corte osserva che, trattandosi di una limitazione temporale per l’esercizio dell’azione giudiziaria di non poco conto, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa della norma.

Invero, sia nei casi di richiesta di costituzione sia nei casi di richiesta di accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un’ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti.

Dunque, fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto: “la disposizione di cui all’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi – in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto – nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso”.

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