Indicazioni operative Ispettorato del Lavoro in materia di modifica della causali contratto a tempo determinato
Con nota prot. n. 1363 del 14 settembre 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ribadito come con il comma 1 lett. a) dell’art. 41 bis d.l. n. 73/2021 conv. in legge 106/2021 è stata demandata alla contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi) fino al 30 settembre 2022.
In altri termini, ai contratti collettivi dell’art. 51 è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi.
L’Ispettorato chiarisce che la modifica introdotta non ha riflessi unicamente per la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi ma influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga.
Sul punto va infatti chiarito che il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.