Indeducibilità dei costi derivanti da appalto illecito
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 19595/2023, si è espressa su un caso riguardante il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, perché il legale rappresentante di una società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni presentate per gli anni di imposta 2014-2015 elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse da altra società relative ad operazioni inesistenti.
Nel dettaglio, le operazioni risultavano soggettivamente inesistenti alla luce dell’emersa intermediazione illegale di manodopera, essendo la prima società non autorizzata a prestare manodopera a terzi ed avendo le fatture un contenuto falso in quanto non riferito a lavorazioni prestate, giacché non vi era alcun contratto di appalto tra le due società e emergendo dall’istruttoria che una società aveva prestato manodopera alla seconda.
Secondo l’accertamento di fatto era risultato dimostrato che la società del condannato aveva utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti giacché dissimulavano la somministrazione illecita di manodopera dietro l’apparente indicazione di tipologie di lavori diverse.
Ciò premesso, secondo l’indirizzo interpretativo che si è formato su vicende analoghe, l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che dissimulano un’attività illecita di somministrazione di manodopera, mascherata dalla conclusione di fittizi contratti di appalto di servizi, ex art. 29 d.lgs n. 276/2003, integra una operazione soggettivamente inesistente stante il carattere dissimulato del contratto, integrando quella divergenza tra realtà fenomenica e realtà meramente giuridica dell’operazione che, secondo la giurisprudenza consolidata, integra la fattispecie dell’inesistenza.
In conclusione, l’art. 2 d.lgs 74/2000 non distingue tra inesistenza oggettiva o soggettiva: oggetto della sanzione è ogni divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, integrando il delitto l’utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui da ultimo al d.lgs. 81/2015.