HELP DESK aziende ammortizzatori speciali causale covid19 – esonero contributivo – blocco licenziamenti
L’approfondimento di…. Claudia Ogriseg
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ammortizzatori speciali causale covid19 – esonero contributivo – blocco licenziamenti
Sommario
- La forte correlazione delle nuove norme in tema di ammortizzatori sociali speciali causale Covid-19, benefici contributivi e blocco dei licenziamenti 1
- Le novità in tema di ammortizzatori sociali speciali causale COVID-19. 2
4.1. I datori di lavoro destinatari del blocco dei licenziamenti 5
4.2. I provvedimenti e le procedure interessate dal “blocco dei licenziamenti” 5
4.3. Le eccezioni al “blocco dei licenziamenti” 6
1. La forte correlazione delle nuove norme in tema di ammortizzatori sociali speciali causale Covid-19, benefici contributivi e blocco dei licenziamenti
Nel d. l. n.104/2020 cd. Decreto Agosto si potenziano con efficacia retroattiva gli ammortizzatori sociali speciali causale Covid-19, si introducono misure di beneficio contributivo e si delineano nuovi limiti alla facoltà di licenziamento strettamente connessi alla situazione aziendale.
I divieti di procedere con licenziamenti individuali per motivi oggettivi o con procedure di licenziamento collettivo interessano le imprese che abbiano ancora la possibilità di utilizzare strumenti di sostegno al reddito come ammortizzatori sociali speciali causale Covid-19 o benefici e imprese che in alternativa abbiano beneficiato dei nuovi sgravi contributivi.
2. Le novità in tema di ammortizzatori sociali speciali causale COVID-19
Nel decreto legge 14 agosto 2020, n.104 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.20 dd.14 agosto 2020 cd. decreto agosto si ridisegnano i tratti della disciplina degli ammortizzatori sociali speciali causale Covid-19.
Le novità interessano retroattivamente anche periodi di ammortizzatori già concessi e utilizzati successivamente al 12 luglio 2020, con penalizzazione dei datori di lavoro che avevano provveduto a “scaglionare” sospensioni e chiusure.
L’art. 2, d. l. n.104/2020 estende a tutti gli sportivi professionisti, con reddito annuo fino a € 50.000,00 lordi, la facoltà di accedere a 9 settimane di trattamento di integrazione salariale.
2.1. La previsione di ulteriori 18 settimane di ammortizzatori speciali causale Covid-19
Negli artt.1 e 2 d. l. n.104/2020 cd. Decreto Agosto prolunga la possibilità di fruire degli ammortizzatori sociali speciali causale Covid-19 per ulteriori 18 settimane complessive, da utilizzarsi tra il 13/07/2020 e il 31/12/2020. Si tratta della CIGO, CIG in deroga e dell’assegno ordinario FIS causale COVID-19 già previsti negli artt.19 – 22 quinques d. l. n.18/2020.
“I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2.”
“Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19”.
“I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.”
La nuova disposizione consente di richiedere due periodi di nove settimane ciascuno, autorizzati separatamente. Più nel dettaglio i periodi di sospensione (richiesti e autorizzati ai sensi del d.l.n.18/2020 9 settimane, oltre alle cinque ed alle quattro successive da fruire entro il 31 agosto) eventualmente fruiti dal 13/07/2020 saranno assorbiti nelle prime 9 settimane fino a esaurimento delle stesse.
I datori di lavoro che hanno “scaglionato il precedente periodo si vedono “tagliare”, parzialmente, rispetto ad altre aziende, il periodo di fruizione complessivo.
Quanto alle seconde 9 settimane esse saranno riconosciute solo se il primo periodo sarà stato interamente autorizzato e usufruito e, diversamente dalle precedenti, comporteranno il pagamento di un contributo addizionale. Gli importi delle aliquote saranno parametrati all’entità della riduzione causa Covid-19 del fatturato aziendale del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2020 (che dovrà essere autocertificata ex art. 47 d.P.R. n.445/2000 in occasione della presentazione della domanda di ammortizzatore). Più nel dettaglio l’aliquota sarà
- inesistente se il datore di lavoro ha subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o ha avviato l’impresa successivamente al primo gennaio 2019;
- 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate se il datore di lavoro ha subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%
- 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, se il datore di lavoro non ha avuto alcuna riduzione di fatturato;
La domanda di ammortizzatore sociale dovrà essere presentata all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio la riduzione o sospensione lavorativa. Per i trattamenti iniziati prima della pubblicazione del cd. Decreto Agosto – ossia per le imprese che stanno utilizzando gli ammortizzatori nel periodo 1-31 agosto 2020 e che pertanto saranno assorbite dalle prime 9 settimane del Decreto Agosto – il termine è il 30 settembre 2020. Resterà da attendere la Circolare operativa dell’INPS anche per comprendere se i datori di lavoro siano autorizzati all’anticipo del trattamento CIGO, FIS, o CIGd senza limitazioni, oppure se l’anticipo sia possibile soli per CIGO e FIS.
2.2. La facoltà di presentare domanda retroattiva per 4 settimane di ammortizzatori speciali causale Covid-19 – obbligo permanenza domiciliare
Il Decreto Agosto introduce una specifica previsione per coloro i quali abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di realtà per le quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto (cfr. art. 19 Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse, d. l. n.104/2020).
Le domande per i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifiche con la legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, possono essere presentate con indicazione specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare» per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020, con autocertificazione del datore di lavoro che indica l’autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione inviando all’Istituto, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro il 15 novembre 2020.
3. L’esonero contributivo alternativo alla richiesta di fruizione di ulteriori periodi di ammortizzatori sociali speciali Covid-19
Strettamente connesse con le modifiche alle misure emergenziali relative allo strumento degli ammortizzatori speciali causale Covid-19, nel Decreto Agosto sono introdotte previsioni di esonero contributivo. Si tratta dell’art.3 decreto legge 16 giugno 2020, n.52 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.151 dd.16 giugno 2020 le cui previsioni sono condizionate alle necessarie approvazioni da parte della Commissione Europea, dunque non sono immediatamente operative.
3.1. Il beneficio contributivo per datori di lavoro che non richiedono ulteriori ammortizzatori sociali speciali (art. 3)
Nell’art.3, comma 1 d. l. n.104/2020 si prevede un esonero dei contributi previdenziali della quota parte a carico dell’azienda (con esclusione dei contributi Inail) per quattro mesi al massimo, fruibili entro il 31/12/2020. Tale esonero sarà calcolato riparametrando su base mensile entro il tetto del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020. Nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, il beneficio sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previste dalle norme vigenti.
Al datore di lavoro che benefici dell’esonero contributivo trova applicazione il divieto di licenziamento di cui all’art.14 d. l. n.104/2020 (art.3 comma 2, d. l. n.104/2020). Le sanzioni per la violazione di tale divieto consistono nella revoca dell’esonero contributivo e nell’impossibilità di presentare istanza di ammortizzatore sociale speciale causa COVID-19 (art.3, comma 3, d. l. n.104/2020).
4. Le novità in tema di divieto di licenziamento
L’art. 14, d. l. n.104/2020 è rubricato “Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”, lasciando intendere che la norma proroghi la disciplina dei licenziamenti già dettata dal “Decreto cura Italia” e modificata dal “Decreto rilancio”.
In realtà, si tratta di nuove preclusioni: a differenza della disciplina precedente, il nuovo blocco non interessa la generalità dei datori di lavoro e prevede numerose eccezioni. Ciò che resta invariata è la facoltà di revoca, in ogni tempo, del licenziamento intimato nel 2020 dal datore di lavoro. Indipendentemente dal numero dei dipendenti, il datore di lavoro può revocare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale (di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità’, senza oneri ne’ sanzioni per il datore di lavoro.
Come già accaduto nel periodo emergenziale la rubrica legis non sintetizza il contenuto dell’art.14 che non può essere considerata come una semplice proroga della previgente disposizione con cui era stato previsto un generalizzato blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o delle procedure di licenziamento collettivo.
4.1. I datori di lavoro destinatari del blocco dei licenziamenti
A differenza della previgente disciplina con cui si era prevista la sospensione della facoltà di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (ex art.3, l.n.604/1966) anche con sospensione delle procedure di licenziamento individuale (ex art.7 l.n.604/1966) e collettivo (ex artt.4,5 e 24, legge n.223/1991) il blocco dei licenziamenti previsto nel Decreto Agosto riguarda solo
datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale speciali causale Covid-19 riconducibili all’emergenza epidemiologica di cui all’art.1 (ossia le ulteriori 18 settimane post 12 luglio 2020 – cfr. art.14 comma 1)
datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art.3 comma 1 (ossia i 4 mesi di benefici contributivi entro il 31/12/2020 – cfr. art.14, comma 1)
datori di lavoro che abbiano fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art.3 comma 1 (cfr. art.3 comma 2)
4.2. I provvedimenti e le procedure interessate dal “blocco dei licenziamenti”
Analogamente alla precedente disciplina, nel Decreto Agosto il blocco dei licenziamenti preclude ai datori di lavoro individuati nel paragrafo precedente
l’avvio delle procedure (di licenziamento collettivo) di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e (…) (del)le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (cfr. art.14 comma 1 d. l. cd. decreto Agosto)
(il provvedimento di licenziamento) per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 l.n.604/1996, e (…) le procedure (di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo) in corso di cui all’art.7 (l. n.604/1966) (cfr. art.14 comma 2 d. l. cd. decreto Agosto)
Restano escluse altresì escluse dal blocco, le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto (art. 14, comma 1, d. l.n.104/2020).
4.3. Le eccezioni al “blocco dei licenziamenti”
Diversamente dalla disciplina precedente, nel Decreto Agosto si prevedono eccezioni alle preclusioni e sospensioni del potere di licenziamento
licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.
licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
sottoscrizione di accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento ai lavoratori coinvolti del trattamento di NaSpI (art. 1, d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22)
4.4. Qualche osservazione sulla durata del nuovo “blocco dei licenziamenti” connesse alla peculiarità della situazione aziendale
Si è già detto che la facoltà di procedere con licenziamenti individuali per motivi oggettivi o con le procedure di licenziamento collettivo resta sospesa finché le imprese avranno ancora la possibilità di utilizzare ammortizzatori sociali speciali causale Covid-19, di beneficiare degli sgravi contributivi alternativi agli ammortizzatori ovvero finché le imprese godranno dei benefici contributivi previsti all’art.3 d. l. n.104/2020.
In sintesi l’efficacia temporale del blocco dei licenziamenti risulterà quindi solo ipoteticamente fissata al 31/12/2020. Sarà indispensabile effettuare valutazioni caso per caso ragionando sulla fruibilità e/o fruizione degli strumenti di sostegno al reddito speciali con causale Covid-19 e dei benefici contributivi alternativi.
Udine 27 agosto 2020