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30 Maggio 2019

A seguito di un’ispezione condotta dalla Guardia di finanza nell’ottobre, venivano assunte sommarie informazioni testimoniali da parte di tutti coloro che risultavano essere stati contattati nell’ambito di un’operazione commerciale che aveva coinvolto una Società attiva nel settore delle forniture energetiche.

Emergeva che non erano state rese agli interessati le informative e non era stato richiesto alcun consenso per la raccolta dei dati personali per finalità di marketing. Più nel dettaglio una Società si era accordata con un’altra per il procacciamento di nuovi clienti e questa aveva di fatto demandato tale compito a una terza società.

Quest’ultima società “provvedeva non solo a contattare i potenziali clienti telefonicamente, ma anche a compilare in tutte le sue parti” le proposte di adesione dei soggetti che avevano manifestato l’interesse a diventare clienti. Tali proposte di adesione venivano poi trasmesse alla società iniziale la quale prima di inoltrarle tramite il portale messo a disposizione da Green Power “poneva in essere una serie di verifiche sia formali che sostanziali attraverso telefonate di riscontro circa la volontà espressa nei moduli di adesione”;

– Vincall “analizzava le singole proposte e, una volta riscontrati i primi requisiti formali e sostanziali, provvedeva tramite il proprio personale dipendente a contattare singolarmente ogni potenziale cliente al fine di riscontrare la sussistenza e l’attualità della volontà di sottoscrivere il contratto”;

– solo dopo avere riscontrato la suddetta volontà, l’operatore di Vincall provvedeva ad annotare sulla proposta di adesione il nome e cognome del cliente;

– non veniva, quindi, sottoscritto alcun modulo al posto del potenziale cliente, “ma lo stesso operatore ne indicava” il nome e il cognome del cliente in calce alla proposta di adesione a modo quasi di sigla e riconducibilità interna delle operazioni svolte;

– questa ultima procedura stava a evidenziare che “quella singola pratica contrattuale era matura per essere inoltrata” a Edison “per la verifica di conclusione finale dell’iter contrattuale”;

– in tutti i casi, le firme di adesione non producevano alcun effetto giuridico e, in ogni caso, “secondo giurisprudenza e dottrina consolidata, la firma apocrifa dovrebbe essere qualificata come “falso innocuo” o “falso inutile”” poiché espressione della volontà del cliente di concludere un contratto;

– la proposta contrattuale era compilata unicamente dalla società albanese Tele It, la quale “era preposta a informare i potenziali clienti” in ordine ai trattamenti di dati personali e ad acquisire il consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice;