Compensi erogati ai dipendenti e loro riconducibilità a redditi di lavoro dipendente

29 Settembre 2022

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di tassazione separata e redditi da lavoro dipendente con la risposta a interpello n. 468 del 22 settembre 2022.

L’articolo 51 del TUIR stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, secondo il principio di cassa.

Data la progressività delle aliquote IRPEF, sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

L’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione debba invece considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.

Pertanto, in generale, è sufficiente che per effetto della stipula di un contratto collettivo l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui gli emolumenti stessi si riferiscono, per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.

Per quanto riguarda, in particolare, gli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati, corrisposti nell’anno successivo a quello cui gli obiettivi sono raggiunti è la stessa natura degli emolumenti che comporta, generalmente, l’erogazione nell’anno successivo.

Conseguentemente, la tassazione separata non si applica non solo se gli emolumenti sono corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono, ma anche nel caso in cui l’erogazione nell’anno successivo sia “fisiologica” in considerazione della natura dell’emolumento e non dipenda da una causa giuridica sopravvenuta.

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