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La Cassazione, ordinanza 11 dicembre 2018, n. 32043 ha riconosciuto rilevanza, quali circostanze confermative della significatività degli addebiti posti a base del licenziamento, anche a fatti non contestati e antecedenti due anni il recesso.
La Corte ha stabilito che, nell’intimare il licenziamento disciplinare, il datore di lavoro può valutare come significative anche le condotte tenute in precedenza e non contestate, senza che ciò possa ritenersi in violazione del principio di immutabilità della contestazione.