Caso GKN: antisindacale la mancata informazione al Sindacato prima di procedere al licenziamento collettivo

21 Settembre 2021

Con decreto datato 20 settembre 2021 il Tribunale di Firenze, giudice dott.ssa Anita Maria Brigida Davia ha condannato GKN Driveline Firenze S.p.A. a revocare la lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo ex l.n. 223/1991.

Nel dettaglio, il Sindacato ha avuto notizia della volontà dell’azienda di cessare definitivamente l’attività produttiva, con conseguente necessaria cessazione di tutti i contratti di lavoro in essere, solo a seguito della ricezione della lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo ex l.n. 223/1991, avvenuta in data 9 luglio 2021.

Con tale comportamento parte datoriale ha tuttavia violato gli obblighi di informazione previsti dagli artt. 9 e 10 CCNL aziende metalmeccaniche.

Invero, dalla lettura della norma contrattuale collettiva emerge che l’obbligo di informazione gravante sul datore di lavoro non è limitato alla comunicazione della decisione assunta, ma si estende alla fase di formazione della decisione stessa.

Ancora, l’obbligo di informare il Sindacato circa l’esistenza di condizioni che inducano l’azienda a valutare la necessità di effettuare dei licenziamenti risultava testualmente assunto dalla Società in ragione della firma dell’accordo aziendale dd. 9 luglio 2020 col quale il datore di lavoro si era espressamente impegnato “al confronto con la RSU in caso di mutamento del corrente contesto e condizioni di mercato”.

La GKN era quindi tenuta ad informare il Sindacato non solo dei dati relativi all’andamento dell’azienda, ma anche del fatto che il quadro delineato dai suddetti dati stava conducendo i vertici aziendali ad interrogarsi sul futuro dell’azienda stessa, anche in assenza di esplicita richiesta del Sindacato.

Il comportamento antisindacale è dunque consistito nell’aver impedito al Sindacato stesso di interloquire, come sarebbe stato suo diritto, nella delicata fase di formazione della decisione di procedere alla cessazione totale dell’attività di impresa.

La rimozione degli effetti di tale comportamento implica perciò l’obbligo per l’azienda di rinnovare correttamente l’informativa omessa e, quale ulteriore e necessitata conseguenza, l’obbligo di revoca del procedimento ex l.n. 223/91 iniziato sulla base di una decisione presa in assenza del confronto, necessario anche se non vincolante, con il Sindacato.

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