Assenze per malattia e licenziamento per scarso rendimento

09 Aprile 2026

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 5469 del 11/03/2026, si occupa del caso di una società con difficoltà organizzative nella gestione del lavoro dei turni notturni e che riscontrava sia un notevole numero di assenze di un lavoratore sia uno scarso rendimento della prestazione resa dallo stesso.

Il lavoratore veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo a causa dell’inutilità, per la datrice di lavoro, dell’attività lavorativa dello stesso resa in maniera saltuaria a fronte delle ripetute assenze per malattia. Non veniva contestata l’esistenza della malattia, né la sua giustificazione, né profili disciplinari dovuti a inadempimento, ma i risvolti negativi, a fronte di ripetute assenze, sull’utilità della prestazione resa dal lavoratore.

Quando vi sia un collegamento tra il licenziamento e le assenze per malattia del lavoratore, le regole dettate dall’art. 2110 c.c. prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamenti e si sostanziano nella regola consistente nell’impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (cd. comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice.

Lo scarso rendimento e l’eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore, infatti, non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il licenziamento così intimato, in mancanza di superamento del periodo di comporto ex art. 2110, comma secondo, c.c., deve dunque considerarsi contra legem.

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