Appalti labour intensive e software per la gestione delle risorse umane
Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 126 del 3 marzo 2023, ha dichiarato l’illegittimità di un appalto relativo ai servizi di logistica di un magazzino in cui gli operatori ricevevano le direttive di lavoro direttamente attraverso terminali mobili, gestiti da un software di proprietà della committente che forniva indicazioni sulle singole operazioni da compiere, per il prelievo e lo stoccaggio della merce.
I lavoratori poi registravano tutte le operazioni compiute sui medesimi apparati informatici, in modo che la committente potesse avere un quadro aggiornato della merce presente in magazzino; al contempo tali registrazioni attestavano anche la frequenza e l’oggetto dei singoli atti lavorativi compiuti da dipendenti d e consentivano quindi un controllo diretto da parte della committente sul loro operato.
Il Tribunale patavino ha ritenuto che, per poter valutare la legittimità dell’appalto, fosse necessario rispondere alla domanda riferita a quale soggetto esercitasse il potere di direzione sui lavoratori.
Il sistema, come altresì confermato dalla CTU svolta, era altamente informatizzato, in quanto era il software a dialogare direttamente con l’operatore; nell’esecuzione del lavoro, tra la funzione di organizzazione della logistica e l’intervento esecutivo, non vi è altra mediazione umana.
Dunque, l’attività dei lavoratori era governata da un programma informatico che diceva al lavoratore cosa deve essere spostato, dove si trova e dove deve essere portato.
Sotto questo rispetto deve rilevarsi che l’art. 29, primo comma, D.Lgs. 276/2003 non contraddice la fattispecie codicista dell’appalto, richiedendo comunque che l’appaltatore organizzi i mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto; nel caso in esame risulta quindi un difetto di organizzazione, quando un fattore decisivo, quale quello costituito dall’hardware e dal software di un sistema informatico, risulta governato dal committente.
Deve inoltre rilevarsi che lo strumento di controllo sui tempi di lavoro costituito dalle registrazioni informatiche è certamente più pervasivo del controllo visivo di un preposto, e risulta nella disponibilità non del datore di lavoro ma della committente.
La possibilità di intervenire sul sistema informatico, o nel senso di gestire eventuali malfunzionamenti, o nel senso di correggere informazioni errate – cioè difformità tra la collocazione di fatto della merce e quella registrata – era nell’esclusiva disponibilità della committente e non dell’effettivo datore di lavoro.