Incentivi e sostegno all’occupazione nella legge di Bilancio 2021

Udine, 6 gennaio 2021

l’approfondimento di…. Claudia Ogriseg

1. Le misure mirate di incentivo e sostegno all’occupazione

Nella legge di bilancio 2021 sono previste misure mirate di incentivo all’occupazione giovanile (art.1 commi 10-15 l. n.178/2020), femminile (art.1 commi 16-17 l.n.178/2020) delle madri (art.1 commi 23-24 l. n.178/2020), il sostegno alla parità salariale di genere (art.1 commi 276-277 l. n.178/2020) e alle aree caratterizzate da una grave situazione di disagio economico (art.1 comma 161 l. n.178/2020).

1.1. L’esonero contributivo per i giovani under 36

La legge di bilancio introduce per il triennio 2021-2023 un incentivo per le aziende che assumano a tempo indeterminato o trasformino i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori di età fino a 36 anni (art.1 commi 10-15 l. n.178/2020).

Si tratta dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (ad eccezione dei premi e contributi INAIL) temporaneo ossia per un periodo massimo di 3 anni e nel limite massimo di €6.000,00 annui. Detto esonero è previsto per 4 anni qualora le assunzioni o trasformazioni siano effettuate in una sede o unità produttiva ubicata in alcune regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva

1.2. L’incentivo per l’occupazione femminile, il sostegno alle lavoratrici madri e alla parità di genere

Per l’assunzione di donne lavoratrici, la legge di bilancio, per il biennio 2021-2022, riconosce l’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali (ad eccezione dei premi e contributi INAIL) con il limite massimo di €6.000,00 annui (art.1 commi 16-17 l. n.178/2020).

Presupposto per il beneficio è che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, da calcolarsi in base alla differenza tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e quelli mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. In caso di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Il descritto beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

Al fine di sostenere l’occupazione femminile viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere (art.1 commi 276-277 l. n.178/2020) per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. La definizione delle relative modalità attuative è demandata ad un decreto interministeriale.

Viene altresì incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2021 l’apposito Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, d. l. n.223/2006 per favorire l’impiego delle lavoratrici madri e il loro rientro al lavoro con una conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia. È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire le modalità di attribuzione delle suddette risorse.

1.3. L’incentivo per il SUD

Nella legge di bilancio viene prorogato fino al 31/12/2029 l’esonero contributivo già introdotto nel decreto agosto per l’assunzione di personale nelle aree caratterizzate da una grave situazione di disagio socio-economico (art.1 comma 161 l. n.178/2020). Più nel dettaglio le misure previste corrispondono al:

  • 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31/12/2025;
  • 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2029, l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, mentre per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 il nulla osta europeo è già stato ottenuto.

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