Nessun diritto ai buoni pasto per lavoratori in smart working secondo la giurisprudenza

12 Ottobre 2020

La giurisprudenza di merito e quella di legittimità escludono che i dipendenti impiegati in smart working abbiano diritto a ricevere i buoni pasto.

Nella sentenza 8 luglio 2020 n.1069, il Tribunale di Venezia  ha esaminato il decreto legge n.34/2020 ed escluso il diritto di ricevere i buoni pasto per i dipendenti comunali in smart working (https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/2020/luglio/trib-venezia.pdf).

A fondamento della decisione, i Giudici del Lavoro osservano come il lavoratore agile non abbia un orario predefinito, con conseguente venir meno del presupposto che il buono pasto possa essere utilizzato fuori dall’orario di lavoro e come il buono pasto costituisca un benefit e non un elemento della retribuzione.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 28 luglio 2020, n. 16135 ha confermato la natura assistenziale dei buoni pasto.

Secondo l’orientamento prevalente, l’erogazione del buono pasto costituisce un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e pertanto non rientra nel trattamento retributivo in senso stretto. Il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non è un elemento integrativo della retribuzione. Il servizio mensa costituisce un’agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio poiché manca la corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e il collegamento causale tra l’utilizzo della mensa e il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto (Cass. 29 novembre 2019 n. 31137).

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