Licenziamento per attività incompatibili con lo stato di malattia

06 Giugno 2025

La Suprema Corte con la pronuncia n. 11154 del 28 aprile 2025, tratta il caso di un lavoratore che veniva licenziato per lo svolgimento, durante l’assenza per malattia, di attività ludica che lo avrebbe esposto al rischio di peggioramento delle condizioni di salute.

In materia di svolgimento di attività extralavorativa da parte del dipendente durante l’assenza per malattia non sussiste nell’ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera.

Tuttavia, durante il periodo di sospensione del rapporto determinato dalla malattia permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non inerenti allo svolgimento della prestazione; tra gli altri, anche gli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 е 2105 c.c., oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 с.c., obblighi che fanno da contraltare al rischio, assunto dal datore di lavoro, della temporanea impossibilità lavorativa dovuta all’infermità.

Assume quindi peculiare rilievo l’eventuale violazione del dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui il lavoratore è obbligato.

L’accertamento in ordine alla sussistenza o meno dell’inadempienza idonea a legittimare il licenziamento, si risolve in un giudizio di fatto; nel caso di specie, era accertato che le attività compiute dal lavoratore lo avevano esposto a rischio di peggioramento delle condizioni di salute, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo dell’arto e l’immobilizzazione dell’arto, confermando così la legittimità del licenziamento intimato.

Aggiorna le preferenze dei Cookie