Differenze tra appalto lecito e somministrazione di manodopera

22 Agosto 2025

Con la pronuncia n. 16153/2025 del 16/06/2025, la Suprema Corte si è soffermata sulle differenze tra appalto lecito e somministrazione di manodopera.

Nel dettaglio l’appaltatore se da un lato può limitarsi a mettere a disposizione dell’utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, dall’altro deve organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale.

Si configura dunque intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

Viene quindi considerata compatibile con i poteri del committente la facoltà di delimitazione delle diverse zone in cui le consegne dovevano avvenire, trattandosi di determinazione di ordine generale, volta cioè a individuare talune caratteristiche necessarie del servizio, come pure la riferibilità alla committente di talune dotazioni, in quanto utilizzate per assicurare un più efficiente svolgimento del servizio e verificarne la corretta esecuzione.

Rimaneva in capo all’appaltatore il potere di organizzazione del lavoro dei dipendenti, autonomo rispetto alle determinazioni del committente ed esente da interferenze di quest’ultimo.

Aggiorna le preferenze dei Cookie