Differenze tra appalto lecito e somministrazione di manodopera
Con la pronuncia n. 16153/2025 del 16/06/2025, la Suprema Corte si è soffermata sulle differenze tra appalto lecito e somministrazione di manodopera.
Nel dettaglio l’appaltatore se da un lato può limitarsi a mettere a disposizione dell’utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, dall’altro deve organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale.
Si configura dunque intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
Viene quindi considerata compatibile con i poteri del committente la facoltà di delimitazione delle diverse zone in cui le consegne dovevano avvenire, trattandosi di determinazione di ordine generale, volta cioè a individuare talune caratteristiche necessarie del servizio, come pure la riferibilità alla committente di talune dotazioni, in quanto utilizzate per assicurare un più efficiente svolgimento del servizio e verificarne la corretta esecuzione.
Rimaneva in capo all’appaltatore il potere di organizzazione del lavoro dei dipendenti, autonomo rispetto alle determinazioni del committente ed esente da interferenze di quest’ultimo.