Conciliazione sindacale non può essere validamente conclusa presso una sede aziendale

09 Maggio 2025

Con la sentenza n. 9286 dell’11 aprile 2025 la Suprema Corte di Cassazione prende posizione in merito alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale da parte di un lavoratore e della società datrice di lavoro, in presenza di rappresentante sindacale di una sigla cui il lavoratore non era iscritto e presso la sede dell’azienda stessa.

In tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell’inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l’accordo sia stato raggiunto con un’assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura.

L’effettività dell’assistenza sindacale è dunque la caratteristica centrale dell’accertamento della genuinità della volontà del lavoratore ai fini dell’inoppugnabilità della conciliazione.

Ne consegue che la sede di stipula e di sottoscrizione dell’accordo non può essere considerato requisito neutro ma concorre alla funzionalità delle forme prescritte in relazione all’effettività dell’assistenza sindacale.

Con la pronuncia in commento la Cassazione intende dare continuità ai principi già affermati secondo cui la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.

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