Licenziato il dipendente che sincronizza senza autorizzazione file aziendali
Con la pronuncia n. 4371 del 26 febbraio 2026, la Corte di Cassazione affronta il caso di un lavoratore che, nel corso di una giornata in cui era stato collocato in ferie, verso le 6 del mattino, provvedeva senza autorizzazione alcuna alla simultanea sincronizzazione di centinaia di file di importanza strategica per la società datrice di lavoro, in quanto afferenti alla configurazione e il funzionamento degli impianti, ai programmi di produzione, al personale e ai contenuti formativi.
L’addebito non era contestato dal lavoratore, in quanto provato altresì da una consulenza di parte, oltre che da circostanze di contesto, quali la presenza del lavoratore in azienda in un giorno di ferie e in ora antelucana, senza che la sua presenza fosse giustificata da ragioni lavorative.
Inoltre, la condotta del lavoratore non trovava alcuna plausibile giustificazione con riferimento alle mansioni assegnate al ricorrente e, in particolare, laddove la produzione settimanale era già organizzata per quella settimana per cui non vi era ragione che giustificasse la sincronizzazione dei file da parte del lavoratore.
Accertata la rilevanza disciplinare dell’addebito quale comportamento riprovevole e quindi disciplinarmente rilevante tanto da un punto di vista oggettivo che soggettivo ovvero di imputabilità della condotta al lavoratore, la trasgressione è stata tuttavia ritenuta non di gravità tale da integrare una giusta causa di licenziamento tenuto conto del canone generale della proporzionalità.
In effetti, la società non ha provato che lo scopo perseguito fosse la sottrazione, furto e/o impossessamento di dati e informazioni, né ha fornito prova del danno arrecato o specifica indicazione e prova del trafugamento di dati riservati.
Pertanto, ritenuta la sussistenza del fatto disciplinarmente rilevante ma “la carenza di proporzionalità”, è stata prevista per il lavoratore la tutela prevista ex art. 3, comma 1, d. lgs. n. 23 del 2015, nella misura di 12,5 mensilità.