La chat aziendale costituisce strumento di lavoro
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 32283/2025, si pronuncia sul licenziamento di un lavoratore per giusta causa in ragione della violazione degli obblighi di confidenzialità del processo di selezione dei dipendenti.
Nel dettaglio, alcune chat aziendali acquisite e giudicate utilizzabili, dimostravano come il quadro aveva inizialmente valutato positivamente un candidato ma avesse successivamente cambiato parere in seguito alle pressioni telefoniche di un altro dipendente, emettendo un giudizio finale negativo.
Le prove di detti comportamenti risultavano dalla chat aziendale, destinata alle comunicazioni di servizio dei dipendenti che vi accedono mediante account aziendale.
La chat aziendale costituisce uno strumento di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970, essendo funzionale alla prestazione lavorativa e che tale funzione non viene meno per il fatto che la chat può essere utilizzata anche per conversazioni private e fuori dall’orario di lavoro e può essere installata liberamente anche da utenti privati.
L’utilizzabilità delle informazioni raccolte dalla chat è condizionata unicamente alla adeguata informazione in favore del lavoratore delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e (al) rispetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003.
La pubblicazione della policy sull’intranet aziendale, accessibile a tutti i dipendenti, costituisce un mezzo di adeguata informazione, così come la precisazione di includere, nel definire i sistemi elettronici, la messaggistica istantanea con avvertimento espresso del possibile uso, a fini disciplinari, delle conversazioni contenute nella chat in caso di sospetto della commissione di un illecito.
Ciò considerato, i contenuti delle chat aziendali sono utilizzabili ai fini disciplinari e tali da legittimare il licenziamento.