Considerazioni sulle FAQ in merito al trattamento di dati vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo

18 Febbraio 2021

Il trattamento dei dati personali riguardanti i vaccini anti Covid-19 nel contesto lavorativo è stato esaminato in alcune FAQ pubblicate dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

In corsivo alcune considerazioni personali a margine delle risposte elaborate dall’Autorità Garante.

1. Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?

NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).

Tuttavia il datore di lavoro potrebbe ritenere opportuno prevedere speciali misure di sicurezza all’interno della propria organizzazione capaci di garantire la massima protezione per collaboratori e ospiti.  Si pensi alle strutture sanitarie in cui gli operatori sono a contatto con ospiti fragili perché anziani e/o immunodepressi. In quest’ottica la vaccinazione potrebbe acquisire un rilievo cruciale ai fini della garanzia della massima protezione della salute all’interno del luogo di lavoro per chiunque vi acceda.  

2. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).

L’avvenuta vaccinazione, come del resto altre informazioni personali che attengono alla salute del personale impiegato nell’organizzazione, è un dato che ben può essere raccolto dal medico competente.  

Il medico competente è la figura titolata a raccogliere, elaborare e conservare i dati sanitari dei dipendenti/collaboratori. Resta inteso che il medico competente è tenuto a mantenere il segreto professionale e a comunicare al datore di lavoro solo informazioni relative all’idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni all’interno dell’organizzazione datoriale. Ciò non toglie che la vaccinazione anti covid-19 ben possa essere rilevante ai fini della valutazione di idoneità allo svolgimento di particolari mansioni nel contesto lavorativo. 

3. La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?

Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).

In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.

Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

Se è vero che attualmente la legge nulla prevede sull’obbligatorietà del vaccino anticovid-19 nei luoghi di lavoro in presenza di rischio biologico è anche vero che la scelta in merito alle misure di sicurezza da approntare spetta al datore di lavoro con l’ausilio del medico competente e delle altre figure competenti (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

E’ il datore di lavoro il responsabile della tutela della personalità fisica e morale delle persone impiegate nella propria organizzazione di impresa a garanzia della massima sicurezza

 

 

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