Bonus 600 Euro Indennità – Covid19

1. Il bonus €600,00
Gli artt.27 e ss. e artt.96-97 d.l. n. 18/2020 del decreto cura Italia riconoscono, esclusivamente per il mese di marzo 2020, a determinati destinatari un’indennità pari a €600,00 che non concorre alla formazione del reddito non imponibile, non rileva ai fini dell’accredito di contribuzione figurativa, né del diritto all’assegno per il nucleo familiare.

2. I beneficiari
Risultano beneficiari del bonus €600,00:

2.1. I liberi professionisti
i titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1 del TUIR, iscritti alla Gestione separata;

2.2. I collaboratori coordinati e continuativi
i collaboratori con rapporto attivo al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata in via esclusiva e con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.

2.3. I lavoratori autonomi
gli iscritti alle Gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Si intendono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. La prestazione è tuttavia riconosciuta a condizione che gli indicati soggetti non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata.

2.4. gli agenti&rappresentati di commercio
i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco;

2.5. i lavoratori stagionali
i lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali (come indentificati nella Circolare n. 49/2020) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente;

2.6. i lavoratori agricoli
gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate (piccoli coloni e compartecipanti familiari) purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;

2.7. i lavoratori dello spettacolo
i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, purchè non titolari di trattamento pensionistico diretto ed in possesso di almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000,00 euro. Ancora, i citati lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020

2.8. i Collaboratori sportivi
i Collaboratori presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, co 1, lett m), d. P.R. n.917/1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020

2.9. i liberi professionisti
i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali di appartenenza, in possesso di particolari requisiti: il 28 marzo 2020 è stato firmato il decreto interministeriale, ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

3. Le modalità di presentazione della domanda
3.1. INPS
L’INPS ha il compito di adottare le misure per l’attuazione degli artt.27 e ss. d.l.n.18/2020 e a tutt’oggi ha pubblicato Messaggio INPS n1288/2020 Messaggio INPS n.1381/2020 Circolare INPS n.49/2020
La domanda potrà essere presentata all’INPS a far data dal 1° aprile 2020.
Al fine di semplificare l’accesso dei potenziali fruitori, sono state previste modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
E’ consentito accedere ai servizi online dell’INPS con le seguenti modalità:
• PIN rilasciato dall’INPS;
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
Nel caso i potenziali beneficiari non siano in possesso di alcuna delle predette necessarie credenziali, l’accesso ai servizi è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle domande di bonus per emergenzaCovid19.
L’accesso in modalità semplificata consente di accedere ai servizi del portale INPS per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
➢ utilizzando l’apposito servizio “Richiesta PIN” sul sito dell’Istituto al seguente link: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp;
➢ Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
Qualora il richiedente non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center dell’Istituto per la validazione della richiesta.
La Circolare INPS n.49/2020 ha inoltre precisato che in alternativa al portale web, le indennità possono essere eccezionalmente richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).
Anche in questo caso, il richiedente può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

3.2. Le Casse autonome di previdenza
Le Casse di previdenza privata raccoglieranno le domande dei liberi professionisti dal 1° al 30 aprile 2020.

3.3. La società Sport e Salute s.p.a.
La società Sport e Salute s.p.a. limitatamente ai collaboratori sportivi le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, dovranno essere presentate alla che le istruirà secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base del registro di cui all’art. 7, co2, d.l. n.136/2004 conv. in l. n.186/2004 acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese.
Le modalità di presentazione delle domande saranno invece individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dal 18 marzo 2020

4. Compatibilità, cumulabilità e limiti
I bonus sinora descritti non saranno cumulabili: i beneficiari potranno goderne solo una volta Circolare INPS n.49/2020.
Il d.l.n.18/2020 stabilisce inoltre specifici casi di cumulabilità/incompatibilità.
Il bonus €600 è incompatibile con:
o redditocittadinanza
o pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa o degli enti di previdenza privati;
o APEsociale;
o assegnordinarioinvalidità di cui alla legge n. 222/1984.
Il bonus €600 risulta invece compatibile e cumulabile con trattamenti legati alla disoccupazione DIS-COLL indennità di disoccupazione prevista a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di CollaborazioneCoordinataContinuativa
o NASpI indennità di disoccupazione anche riconosciuta a lavoratoristagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratorispettacolo
Parimenti, i bonus risultano compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoroccasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000,00 euro per anno civile.

Udine, 31 marzo 2020

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