Vincoli al potere di licenziamento previsti dalla legge di Bilancio 2021

l’approfondimento di… Claudia Ogriseg

1. I vincoli al potere di licenziamento nella legge di bilancio

La legge di bilancio proroga fino al 31/03/2021 la disciplina che impone un blocco dei licenziamenti (art.1 commi 309, 310, 311, l. n.178/2020).

I vincoli introdotti dalla legge di bilancio al potere di licenziamento interessano qualunque datore di lavoro indipendentemente dalla dimensione dell’organico aziendale e dalla fruizione degli ammortizzatori speciali causale covid19 e/o degli sgravi contributivi.

1.1. Il blocco delle procedure di licenziamento collettivo e dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo

Sino al 31/03/2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (legge n.223/1991 e s.m.i.). Restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto (art.1, comma 309, l. n.178/2020).

Sempre sino al 31/03/2021 resta precluso l’avvio della procedura e/o l’intimazione del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (art. 7 legge n.604/1966 e art.3 legge n.604/1966) (art.1, comma 310, l. n.78/2020).

1.2. L’ambito di non applicazione dei vincoli al potere di licenziamento in caso di cessazione dell’attività, fallimento …

La legge di bilancio (art.1, comma 311, l.n.178/2020) prevede che le sospensioni e preclusioni sopra citate non trovano applicazione nei seguenti casi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art.2112 c.c.;
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

1.3. Accordo collettivo aziendale con risoluzione dei rapporti di lavoro e riconoscimento della NASpI

La legge di bilancio (art.1, comma 311, l.n.178/2020) conferma che i vincoli al potere di licenziamento non trovano applicazione, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo, neppure nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro quando la medesima è prevista da un accordo collettivo aziendale da sottoscriversi con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (con l’esclusione quindi delle RSU e delle RSA).

Quanto all’individuazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le stesse potrebbero essere identificate nelle organizzazioni di categoria firmatarie del CCNL applicato in azienda.

La norma richiede che l’accordo preveda un incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. L’accordo aziendale dovrà dunque quantificare l’incentivo economico riconosciuto ai lavoratori che intendano aderire.

In tali casi è altresì riconosciuto il diritto per i lavoratori al trattamento di cui all’art.1 d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (NASpI). Anche per tale ragione, si ritiene che in relazione alle risoluzioni consensuali debba essere corrisposto dal datore di lavoro il c.d. “ticket NASpI”.

2. Le esclusioni ai vincoli del potere di licenziamento

Resta inteso che risultano esclusi dai vincoli di legge i licenziamenti individuali ad nutum nonché quelli non sorretti da un giustificato motivo oggettivo:

  • Licenziamento dei lavoratori domestici
  • Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
  • Licenziamento degli apprendisti al termine del periodo di apprendistato (art.41 comma 4 d.lgs. n.81/2015)
  • Licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo (con preavviso art.2118 c.c.) o per giusta causa (art.2119 c.c.)
  • Licenziamento per superamento del periodo massimo di comporto (art.2110 c.c.)
  • Licenziamento per raggiungimento del periodo massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia

Secondo la lettura maggioritaria parrebbero essere esclusi dal divieto i licenziamenti individuali dei dirigenti. Inoltre, ad avviso dell’Ispettorato del Lavoro resterebbero preclusi altresì i licenziamenti per inidoneità sopravvenuta poiché ipotesi astrattamente riconducibili al giustificato motivo oggettivo di cui all’art.3, legge n.604/1966 (cfr. Nota INL 24 giugno 2020, n.298).

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