Misure emergenziali in materia di start-up

L’APPROFONDIMENTO DI…. Alberto Tarlao

1. Il c.d. Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020)

Il c.d. Decreto Cura Italia, d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha previsto una serie di misure a tutela dei prestatori di lavoro dipendente, anche assunti dalle start-up.

Si ricordano in tal senso la possibilità di ricorrere al lavoro agile emergenziale, gli ammortizzatori sociali in deroga, le disposizioni in materia di congedi e permessi e di indennità riconosciute (per approfondire, si rimanda ai contributi dedicati).

Parimenti, risultano applicabili anche alle start-up le disposizioni in materia di credito d’imposta (ad esempio, per la sanificazione degli ambienti di lavoro).

Sono altresì previste alcune disposizioni di maggior interesse per le start-up, che osserveremo di seguito:

1.1. Fondo centrale di garanzia PMI

l’art. 49 del Decreto Cura Italia prevede che, per la durata di 9 mesi a far data dal 17/3/2020:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito, con sospensione delle commissioni di accesso al Fondo;
  • l’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni di euro;
  • viene altresì innalzata la percentuale massima di garanzia per singola impresa fino a 1,5 milioni di euro. La percentuale è stabilita nell’80% per gli interventi di garanzia diretta e nel 90% per gli interventi di riassicurazione. Qualora venga superata la soglia di 1,5 milioni di euro e fino a 5 milioni di euro trova applicazione la normativa ordinaria;
  • la garanzia del fondo è inoltre estesa automaticamente sia per operazioni di rinegoziazione sia per i finanziamenti le cui rate siano state sospese a causa degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19;
  • viene semplificata la procedura di valutazione per l’accesso alla Garanzia pubblica, che viene effettuata esclusivamente sulla base dei profili economico-finanziari e senza valutazione per le start-up per operazioni di microcredito.

L’art. 49 del Decreto Cura Italia è stato quindi abrogato dal d. l. n. 23/2020 (Decreto Liquidità); tuttavia, l’art. 1 comma 2 della legge di conversione del d. l. n. 23/2020 ha disposto che “Restano validi gli atti e i provvedimenti  adottati  e  sono  fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti” nel corso della vigenza dell’art. 49 del Decreto Cura Italia.

1.2. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

L’art. 56 del Decreto Cura Italia come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 dispone che le imprese, ivi comprese le start-up, possono avvalersi di specifiche misure di sostegno finanziario, di seguito elencate:

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, con facoltà per le imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per avvalersi delle misure sopra esposte, le imprese devono fare una comunicazione corredata della dichiarazione con la quale si autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

1.3. Sospensione dei termini di rimborso per il fondo di sostegno all’internalizzazione (legge n. 394/1981)

L’art. 58 del Decreto Cura Italia, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, ha previsto che possa essere disposta una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente, per i finanziamenti agevolati previsti dalla legge n. 394/1981 e relativi al sostegno all’internazionalizzazione.

1.4. Digitalizzazione della P.A. e start-up innovative

Al fine di favorire la diffusione del lavoro agile, l’art. 75 del Decreto Cura Italia come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 ha previsto che, fino al 31/12/2020, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici nonché servizi di connettività senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una start-up innovativa o una PMI innovativa iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.

2. Il c.d. Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020 convertito con legge n. 40/2020)

Il Decreto Liquidità non ha previsto misure specifiche a tutela delle oltre 11.000 start-up italiane, che pertanto potranno beneficiare esclusivamente delle misure rivolte alla generalità delle imprese in materia fiscale, contabile, di accesso al credito ecc.

Per completezza, si segnala che l’art. 13 del Decreto Liquidità come convertito con legge n. 40/2020, rubricato “Fondo centrale di garanzia PMI”, ha previsto che fino al 31/12/2020 la garanzia sia concessa a titolo gratuito, l’importo massimo garantito per impresa sia aumentato a 5 milioni di euro e la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% di ciascuna operazione finanziaria.

3. Il c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020)

Il Decreto Rilancio prevede un intero articolo contenente misure specifiche per le start-up innovative; l’art. 38, rubricato “Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative”, prevede infatti un’articolata serie di interventi, che di seguito analizzeremo partitamente:

3.1. Rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato

In ragione del primo comma dell’art. 38 del Decreto Rilancio vengono destinate risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020 per il rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma di finanziamento agevolato (strumento agevolativo Smart&Start Italia).

3.2. Agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto per acquisizione di servizi

Il successivo comma secondo dell’art. 38 del Decreto Rilancio prevede, per sostenere le start-up innovative, 10 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono tuttavia concesse alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dal 19/05/2020.

3.3. Risorse aggiuntive al Fondo di sostegno al venture capital

Il terzo comma dell’art. 38 del Decreto Rilancio assegna al Fondo di sostegno al venture capital risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato. Anche in questo caso è previsto un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dal 19/05/2020, nel quale saranno individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse del fondo e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.

3.4. Attività di ricerca e sviluppo ammissibili a credito d’imposta

Il quarto comma dell’art. 38 del Decreto Rilancio, al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, estende anche alle start-up la disposizione prevista dall’art. 1 comma 200 lett. C) della Legge di Bilancio 2020 secondo la quale nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati anche con start-up aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

3.5. Proroga termine permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese

Al quinto comma dell’art. 38 del Decreto Rilancio viene disposto che il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. La proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

3.6. Riserva di una quota del Fondo di Garanzia per le PMI alle start-up

Proseguendo nell’esame, il comma 6 dell’art. 38 del Decreto Rilancio dispone che ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI in favore delle start-up, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le start-up accedono sulla base delle ordinarie modalità tempo per tempo vigenti, incluse le disposizioni applicabili previste dal Decreto Liquidità come convertito dalla legge n. 40/2020.

3.7. Incentivi per l’investimento delle persone fisiche nelle start-up

I commi da 7 a 9 dell’art. 38 del Decreto Rilancio introducono un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che decidano di investire nelle start-up. Si tratta di una detrazione d’imposta pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up sia direttamente sia per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

La medesima detrazione d’imposta è prevista per i contribuenti che investono in PMI innovative.  Entrambe le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli Aiuti “de minimis”.

La finalità della misura è con ogni evidenza quella di stimolare investimenti anche da parte degli investitori persone fisiche, ad integrazione del generale quadro di misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle start-up e delle PMI innovative. Le modalità di attuazione delle agevolazioni in parola saranno individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che sarà emanato entro sessanta giorni dal 19/05/2020.

3.8. Incentivi per l’investimento di cittadini extra-UE nelle start-up

Il comma 10 dell’art. 38 del Decreto Rilancio prevede il dimezzamento delle soglie minime per l’attrazione di investimenti verso le società di capitali e le start-up innovative.

Il riferimento è al programma “Investor Visa” e alla particolare tipologia di visto dedicata ai cittadini extra-UE che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l’economia e per la società italiana previsto dalla Legge di Bilancio 2017. Possono infatti candidarsi al visto i cittadini extra-UE che effettuino un investimento, a seguito della modifica introdotta dal Decreto Rilancio per rendere il nostro paese più attrattivo per capitali stranieri, per euro 500.000 in una società di capitali o, con riferimento alle start-up, euro 250.000.

3.9. Estensione agevolazioni D.M. 24/09/2014 a start-up nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017

Il comma 11 dell’art. 38 del Decreto Rilancio disciplina l’estensione delle agevolazioni previste dal D.M. dd. 24/09/2014 in favore delle start-up localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì riconosciuti alle start-up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del Decreto Legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3.1. Estensione agevolazioni D.M. 24/09/2014 a start-up nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017

Infine, i commi da 12 a 18 dell’art. 38 del Decreto Rilancio predispongono un rilevante pacchetto di misure per incentivare lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale (videogiochi).

Viene infatti istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l’intrattenimento digitale denominato “First Playable Fund”, con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l’anno 2020.

Il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogame, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo, previa presentazione di apposita domanda ed esclusivamente in caso di videogioco destinato alla distribuzione commerciale.

I contributi sono riconosciuti ad imprese che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo, siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo e che abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro ed ancora che siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogame entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda

Le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca saranno individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data del 19/05/2020.

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